Ricevo dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pavia - ringraziando la dr. D'Errico - il testo relativo al Regolamento di Polizia Municipale. Ricordo che ai tempi dei Comuni, il Regolamento di Polizia urbana, era il documento che dettava regole di convivenza. Ai tempi in cui il Broletto era il simbolo e luogo della cittadinanza.
Ci riserviamo di commentare più tardi. (irene campari)
Comune di Pavia
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
PER IL DECORO
E LA SICUREZZA DEI CITTADINI
(aggiornato al 2009)
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -Finalità ............................................ 5
Art. 2 -Ambito d'applicazione........................... 5
Art. 3-Ordinanze Sindacali e ordini verbali ................. 5
Art. 4 -Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
.6
Art. 5 -Definizioni 6
Art. 6 -Suolo pubblico e suo uso 6
TITOLO II
ESTETICA E DECORO CITTADINO
Art. 7 -Disposizioni generali ............................... 8
Art. 8-Domanda per l'nstallazione dit ende................. 8
Art. 9-Caratteristiche essenziali delle tende................. 8
Art. 10-Insegne vetrine e pubblicità luminosa................ 9
Art. 11Collocamento di targhe,orologi e lapidi.............. 9
Art. 12-Festoni e luminarie ................................. 9
Art.13-Manutenzione degli edifici.......................... 10
Art. 14 -Ornamento dei fabbricati............................ 11
Art. 15 -Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico e privato e
tutela del decoro urbano............................. 12
Art.16-Cura delle siepi e piante............................. 12
Art. 17 -Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano
..... 13
Art.18-Battitura di panni e tappeti .......................... 14
Art.19-Lavatura e desposizione di biancheria................ 14
Art.20-Depositi in proprietà privata......................... 14
Art.21-Baracch e orti.................................... 15
Art. 22 -Fumi ed esalazioni.................................. 15
Art. 23 -Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico . . 1 6
Art.24-Delimitazione d’area di sosta privata................. 16
TITOLO III
NETTEZZA PUBBLICA
Art. 25 -Disposizioni di carattere generale.................... 17
Art.26-Puliziadianditi,vetrine,negozieingressi............ 17
Art. 27 -Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio . . . 18
Art.28-Divieto di lavatura e riparazioni veicoli.............. 19
Art.29-Emissioni ed esalazioni............................. 19
Art. 30 -Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati . 19
Art.31-Scarichi nei fossi e nei canali........................ 19
Art. 32 -Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie . . . . . . . . . 20
Art.33-Strade campestri ................................... 20
Art.34-Pattumiere e recipienti con rifiuti.................... 20
Art. 35 -Trasporto di letame e materiale di espurgo . . . . . . . . . . . 21
TITOLO IV
PARCHI E GIARDINI
Art. 36 -Giardini e parchi pubblici. Divieti e limitazioni . . . . . . . 22
Art. 37 -Ulteriori divieti-Autorizzazioni particolari . . . . . . . . . . . 23
TITOLO V
CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 38 -Circolazione di animali ............................. 24
Art. 39 -Diritti degli animali -maltrattamento degli animali. . . . 24
Art.40-Custodiadeicaniedeglianimali.................... 25
Art. 41 -Piccioni ........................................... 25
Art. 42 -Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al
pubblico........................................... 26
Art.43-Imbrattamento degli animali ........................ 26
Art. 44 -Divieti............................................. 27
Art.45-Norme di rinvio.................................... 27
TITOLO VI
QUIETE PUBBLICA
Art.46-Norme ed orari per le attività rumorose .............. 28
Art.47-Rumori nelle case e luoghi dil avoro................. 28
Art. 48 -Suono delle campane ............................... 29
Art.49-Rumorif astidiosi................................... 29
Art.50-Sale da ballo,cinema,ritrovi........................ 29
Art. 51 -Pubblici esercizi ed avventori........................ 30
Art. 52 -Venditori, suonatori e mestieri ambulanti . . . . . . . . . . . . . 31
Art. 53 -Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore 31
Art 54-Usodisegnalazionisonore.......................... 31
TITOLO VII
SICUREZZA PUBBLICA
Art. 55 -Sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combusti
bili ................................................ 32
Art. 56 -Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei
combustibili........................................ 32
Art. 57 -Detenzione di combustibili in case di abitazione
o altri edifici ....................................... 32
Art. 58 -Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi
artificiali e fuochi in genere......................... 33
Art. 59 -Denuncia variazione di famiglia e di abitazione . . . . . . . 33
Art.60-Trasporto di oggetti pericolosi....................... 33
Art. 61 -Protezioni da schegge, lavori artigianali e verniciatura manufatti
................................................... 34
Art.62-Getto di cose....................................... 35
Art. 63 -Ordini di riparazione................................ 35
Art. 64 -Manutenzione di aree di pubblico transito . . . . . . . . . . . . 35
Art.65-Esposizioni sulle pubbliche vie...................... 35
Art. 66 -Atti contrari alla sicurezza........................... 36
Art. 67 -Bagni.............................................. 37
Art. 68 -Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni . . . . . . . . . . 37
Art. 69 -Veicoli adibiti al servizio pubblico. Norme per i passeggeri e per il
personale di servizio................................ 37
Art. 70 -Contrassegni del Comune ........................... 38
TITOLO VIII
SANZIONI E NORME FINALI
Art. 71 -Accertamento delle violazioni e sistema sanziona-
torio............................................... 39
Art.72-Pagamento immediato.............................. 39
Art. 73 -Abrogazione di norme preesistenti................... 40
Art.74-Entrata in vigore................................... 40
Art. 75 -Norma finale....................................... 40
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
Il presente regolamento, denominato Regolamento di Polizia Urbana, disciplina, nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento e delle norme di legge speciale, in armonia
con le finalità dello Statuto dell’Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche
materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio comunale al fine di tutelare la convivenza
civile, la qualità della vita, la pi˘ ampia fruibilità dei beni comuni, la mobilità e
l’orientamento dei pedoni, salvaguardare la sicurezza dei cittadini, il decoro dell’ambiente
urbano, la convivenza uomo-animale, garantire la protezione del patrimonio artistico ed
ambientale.
Art. 2
Ambito d’applicazione
Il presente regolamento Ë efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private
gravate da servit˘ di pubblico passaggio o in ogni modo aperti al pubblico, nei luoghi dedicati
al culto e alla memoria dei defunti, per le facciate e manufatti esterni d’edifici la cui
stabilità e decoro necessita di protezione, degli impianti in genere d’uso comune, delle aree
private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragione di sicurezza
pubblica e di tutela del decoro urbano e dell’ambiente, nei confronti d’attività private
aventi rilevanza pubblica, nei limiti dei principi dell’ordinamento giuridico.
Art. 3
Ordinanze Sindacali e ordini verbali
Il Sindaco ed i Dirigenti dei Servizi, nelle materie e settori di loro competenza, possono
emanare ordinanze e disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero
per l’applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che,
per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie
in materia di polizia urbana.
Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini,
si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze
straordinarie ed urgenti, dagli ufficiali ed agenti di polizia locale e di polizia giudiziaria.
La violazione del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 50 ad euro 500 (p.m.r. € 200).
Art. 4
Vigilanza per l’applicazione delle norme di polizia urbana
All’attività di polizia urbana sovrintende il Sindaco o l’Assessore delegato ed i controlli
in materia sono svolti dagli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale, dagli Ufficiali
ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 57 c.p.p., dai dipendenti
dell’Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici secondo le modalità
previste dal vigente ordinamento, dai soggetti abilitati a ciÚ da leggi speciali o dal personale
di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi in conformità a specifici
provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nell’esercizio delle loro funzioni, potranno
accedere, con le modalità previste dalla legge, in tutti i luoghi dove si svolge attività sotto-
posta alla vigilanza comunale, con l’obbligo di inoltrare notizia all’Autorità Giudiziaria
competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa,
privilegiando, per quanto pi˘ sia possibile, l’informazione finalizzata all’ottemperanza delle
norme e l’attività di prevenzione.
Art. 5
Definizioni
Quando nel presente regolamento sono usate le parole ìluogo pubblicoî o ìsuolo pubblicoî
s’intende designare con esse oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il
suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata
soggette a servit˘ di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata,
anche temporaneamente, ad uso pubblico o meglio quando la servit˘ nasce per il mero
fatto giuridico di mettere volontariamente un’area propria a disposizione della collettività e
si perfeziona con l’inizio dell’uso pubblico, senza che sia necessario il decorso di un congruo
periodo di tempo o un atto negoziale o un procedimento espropriativo.
Quando nelle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici,
s’intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso
pubblico od aperti al pubblico passaggio, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti la
strada.
Art. 6
Suolo pubblico e suo uso
E’ proibita qualunque alterazione od occupazione d’aree pubbliche e degli spazi sopra o
sottostanti, senza il permesso scritto dei competenti uffici comunali.
Le turbative ed abusive occupazioni del suolo pubblico, fatte salve le sanzioni comminate
da leggi e regolamenti, dovranno essere immediatamente rimosse a cura del trasgressore.
In caso d’inadempienza da parte di quest’ultimo saranno rimosse con ordinanza del Diri
gente responsabile del Servizio di Polizia Locale e, all’occorrenza, con l’ausilio delle forze
dell’ordine presenti sul territorio comunale.
Le spese relative alla rimozione saranno a carico del trasgressore e dell’obbligato in
solido.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 300).
Titolo II
ESTETICA E DECORO CITTADINO
Art. 7
Disposizioni generali
Nei provvedimenti di autorizzazione per l’esposizione di insegne, tende solari, merci,
banchi, tavoli, oltre alle disposizioni contenute nel Codice della Strada, nel Regolamento
T.O.S.A.P., I.C.P. e Pubbliche Affissioni ed altri regolamenti vigenti in materia, l’Autorità
comunale terrà conto anche delle esigenze artistiche ed estetiche delle varie località e potrà
prescrivere, inoltre, determinati tipi d’attrezzature e vincolare il titolare alla manutenzione
ed alla decorosità dell’insieme.
Art. 8
Domanda per l’installazione di tende
Chiunque intenda esporre tende esterne in tessuto, alla veneziana, o d’altro tipo, dovrà
presentare apposita domanda al Comune, indicando la via, il numero civico dell’edificio, il
numero e l’esatta posizione delle aperture che s’intende munire di tenda.
Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale,
nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze
delle tende, ed il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde
consentire un attento giudizio da parte degli organi comunali competenti.
Art. 9
Caratteristiche essenziali delle tende
Le tende in generale dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di
carattere viabilistico e neppure occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli
della segnaletica stradale e qualsiasi altra cosa destinata alla pubblica vista.
Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire molestia
o pericolo all’incolumità delle persone e alla circolazione, ed in tempo di pioggia o di
vento non potranno rimanere aperte o spiegate se da esse puÚ derivare intralcio o pericolo.
Le tende e loro accessori devono avere l’orlo inferiore, sia frontale sia laterale, compresi
frange ed ornamenti in genere, ad un’altezza non minore di m. 2,20 dal suolo.
Nell’autorizzazione sarà indicata la sporgenza massima consentita secondo le esigenze
della circolazione e dell’estetica.
Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al di sotto
del limite minimo stabilito, quando ciÚ sia necessario dal pubblico interesse.
Le tende dei negozi dovranno essere riavvolte dopo l’orario di chiusura ed in tempo di
pioggia, salvo se diversamente specificato nell’autorizzazione.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 50 ad euro 500 (p.m.r. € 100).
Art. 10
Insegne, vetrine e pubblicità luminosa
Chiunque intenda esporre insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e
infissi in genere dovrà presentare apposita domanda agli uffici comunali competenti.
Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale,
nella domanda, dovranno essere indicati, materiali, forme, colori, dimensioni, il numero e
l’esatta posizione di ciÚ che si vuole realizzare, il tutto supportato da adeguata documentazione
grafica e fotografica, onde consentire un appropriato giudizio da parte degli organi
comunali competenti.
Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, la violazione al presente articolo
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 (p.m.r.
€ 200).
Art. 11
Collocamento di targhe, orologi e lapidi
Fatta salva l’osservanza delle disposizioni di legge e del Regolamento Edilizio nonché
del vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e
per l’effettuazione del servizio pubbliche affissioni, prima di collocare targhe, orologi e
lapidi di qualunque natura lungo le vie o sulle piazze pubbliche Ë necessario ottenere
l’approvazione da parte dell’Ufficio competente.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 50 ad euro 500 (p.m.r. € 150).
Art. 12
Festoni e luminarie
Sulle strade Ë vietato collocare addobbi, festoni, luminarie e simili, senza aver ottenuto
conforme permesso dal competente ufficio od oltre i limiti temporali indicati nell’atto autorizzatorio
medesimo.
La domanda tendente ad ottenere l’autorizzazione per la collocazione di luminarie deve essere
accompagnata da una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato
abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.
Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese
per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti
che promuovono l’iniziativa.
I festoni e luminarie privi d’autorizzazione sono rimossi a spese a carico del trasgressore e
dell’obbligato in solido.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 300).
Art. 13
Manutenzione e messa in sicurezza degli edifici
Salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento Edilizio:
1.
i proprietari dei caseggiati sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed
alla pulizia delle porte delle case, dei negozi, delle serrande, dei serramenti, delle
tende esterne, l’androne e le scale, le inferriate, le recinzioni, ed ogni altra cosa sotto-
posta alla pubblica vista;
2.
i tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti
in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta
di tegole, piastre, pietre od altro materiale qualunque, nonché evitare stati o situazioni
di pericolosità per le persone;
3.
i proprietari o amministratori di stabili devono assicurare l’efficienza e la funzionalità
dei canali di gronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti
nell’edificio;
4.
Ë’ vietato lo scarico diretto o indiretto dei pluviali sul suolo pubblico, salvo nei casi
d’assenza d’apposita rete fognaria o d’impossibilità tecnica all’allacciamento della
stessa;
5.
essi hanno altresÏ l’obbligo di provvedere ai restauri dell’intonaco ogni volta ne sia
riconosciuta la necessità dell’Autorità Comunale, sotto l’osservanza delle norme del
vigente Regolamento edilizio;
6.
i proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe, dei
numeri civici ed hanno l’obbligo di provvedere ad estirpare l’erba lungo il fronte
delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede
o per lo spazio di almeno un metro dal filo del muro dove non esistono i marciapiedi
stessi. Devono altresÏ assicurare che fronde, rami, arbusti non debordino sulla
sede stradale ad altezza inferiore a m. 5;
7.
i proprietari di manufatti o aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico
devono curare che gli stessi o le recinzioni delle aree medesime, se esistenti, a delimitazione
della proprietà privata, siano prive di sporgenze acuminate o taglienti o di
fili spinati;
8.
i proprietari o i locatari o i concessionari d’edifici devono provvedere alla pulizia ed
alla manutenzione delle aree adibite a cortile, limitatamente a quelle visibili da spazi
pubblici o di pubblico passaggio;
9.
essi hanno altresÏ l’obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi contro le
disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni od insudicia-
menti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, medianti piani
d’interventi concordati con la Pubblica Amministrazione, fatta salva l’azione pubblica
o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati;
10. nell’atrio degli stabili deve essere affisso cartello indicante nominativo ed indirizzo
dell’amministratore condominiale a cura dell’amministratore medesimo. Ove questo
manchi o non sia previsto, i proprietari condomini sono tenuti ad affiggere un cartello
indicante che nello stabile non esiste amministratore o comunque nominativo di persona
cui fare riferimento per eventuali necessità;
11. i proprietari delle aree e degli edifici dismessi e/o abbandonati devono porre in sicurezza
gli stessi garantendo, in particolare, la rimozione di rifiuti e sterpaglie ai fini
igienici sanitari, la rimozione di ogni manufatto e/o veicolo eventualmente introdotti
ai fini dell’insediamento, la recinzione ed inibizione all’accesso alle aree ed agli edifici
interessati, anche mediante idonee misure di vigilanza.
La violazione dei commi 1, 3, 4, 6, 8, 9 e 10 del presente articolo comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 100 (p.m.r. €50)
La violazione dei commi 2, 5, 7 ed 11 del presente articolo comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 450).
Art. 14
Ornamento dei fabbricati
1.
Gli oggetti d’ornamento come vasi da fiori e piante, gabbie da uccelli, sostegni
per ombrelloni e tende da sole, posti sulle finestre e sui balconi devono essere
assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a
persone o cose.
2.
Durante l’innaffiamento di fiori o piante e la manutenzione degli oggetti di cui
sopra, Ë fatto obbligo di evitare cadute d’acqua o altro sul suolo pubblico o sui
muri; dovranno pertanto essere adottate le necessarie precauzioni da parte degli
interessati.
La violazione del comma 1 del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 200).
La violazione del comma 2 del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da euro 25 ad euro 150 (p.m.r. €50).
Art. 15
Affissioni, manifesti e scritte su patrimonio pubblico e privato e tutela del decoro urbano
Salvo quanto espressamente disposto dal vigente Codice della Strada, dalle leggi e
dai regolamenti vigenti Ë vietato:
a.
apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi
esterni, scritti segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure
modificare, danneggiare, deturpare, insudiciare, macchiare, tingere i muri degli
edifici pubblici e privati, le panchine, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi,
i pali dell’illuminazione pubblica, le targhe con la denominazione delle vie
od i numeri civici dei fabbricati e qualsiasi altro manufatto od oggetto d’arredo
urbano;
b.
spostare le panchine dalla loro collocazione, cosÏ come rastrelliere, cassonetti,
dissuasori di sosta e velocità, attrezzature ed elementi d’arredo urbano in genere;
c.
collocare su pali dell’illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini,
locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i
casi d’esplicita autorizzazione;
d.
effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciÚ destinati dall’Autorità Comunale;
e.
stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i
quadri e le bacheche adibiti all’affissione;
f.
distribuire, riporre sui veicoli in sosta manifesti, opuscoli, foglietti ed altro materiale
pubblicitario, informativo o divulgativo in genere fatto salvo i casi in cui
vi Ë stata esplicita autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 450).
Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui alle lettere c., d. ed f. sono a
carico del trasgressore ed, in solido, del committente per ogni punto della distribuzione.
Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, Ë fatto carico di provvedere, a
proprie spese, all’immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico
ed al completo ripristino dei luoghi o cose.
Restano salve le disposizioni e le sanzioni indicate nell’art.37 del vigente Regolamento
Comunale dell’ICP.
Art. 16
Cura delle siepi e piante
I conduttori di stabili od aree prospicienti la pubblica via hanno l’obbligo di tenere
regolate le siepi ìviveî in modo da non restringere e danneggiare le strade e di recidere i
rami delle piante che si protendono oltre limite di proprietà, al fine di non restringere la
pedonalità del marciapiede.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 50 ad euro 500 (p.m.r. € 100).
Art. 17
Comportamenti contrari alla decenza ed al decoro urbano
E’ vietato:
a)
compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere
la pubblica decenza;
b)
esporsi in costumi indecorosi, circolare privi d’abiti, a torso e/o piedi nudi;
c)
gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi materia solida o liquida;
utilizzare l’acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente
potabile, nÈ attingerla con tubi od altri espedienti;
d)
sedersi, gettare rifiuti, imbrattare le fioriere anche mobili o su altri manufatti d’arredo
urbano;
e)
l’effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento anche rudimentale, al
di fuori delle aree appositamente attrezzate sotto il profilo igienico sanitario.
f)
ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in
transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque
fuori dalle aree appositamente attrezzate;
g)
occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva, nonché assumere qualsiasi
comportamento che risulti contrario alla pubblica decenza o al decoro urbano, che rechi
molestia alla cittadinanza e turbi il diritto alla quiete e alla sicurezza sociale.
h)
raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti.
i)
consumare alimenti e bevande occupando le piazze, i portici, gli edifici pubblici o le soglie
degli stessi, di luoghi di culto, d’abitazioni private e qualunque spazio o area pubblica
assumendo comportamenti non consoni ai luoghi;
j)
sdraiarsi o soggiornare in orario diurno o notturno nei portici, piazze, giardini e altri
luoghi pubblici o comunque a fruizione collettiva in modo contrario al pubblico decoro;
k)
utilizzare cuccioli, femmine gravide ed animali in generale in precarie condizioni di salute;
l)
soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciÚ destinati;
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da
euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 450).
Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, Ë fatto carico di provvedere, a
proprie spese, all’immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico
ed al completo ripristino dei luoghi o cose.
Art. 18
Battitura di panni e tappeti
» vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico dai balconi e dalle finestre
prospicienti le vie e le piazze pubbliche, tappeti, stuoie, stracci, panni, materassi,
biancheria o altro.
Tali operazioni si potranno compiere, con le dovute cautele ed esclusivamente tra le
ore 09.00 e le ore 11.00, per quelle abitazioni che non hanno aperture verso cortili interni
purchÈ ciÚ sia fatto in modo da non recare molestia al vicinato e ai passanti.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 25 ad euro 300 (p.m.r. € 50).
Art. 19
Lavatura ed esposizione di biancheria
La lavatura della biancheria, di panni e simili, non Ë permessa sulle aree pubbliche,
siano esse vie, piazze o parchi, o fuori dai locali e recinti privati.
» vietato sciorinare, distendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre,
sui terrazzi o poggioli prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico o qualora gli
oggetti sciorinati, distesi o appesi siano visibili dal suolo pubblico.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 25 ad euro 300 (p.m.r. € 50).
Art. 20
Depositi in proprietà privata
Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e fatta salva ogni autorizzazione
prevista dalle vigenti norme di diritto pubblico, Ë vietato nelle aree private visibili dallo
spazio pubblico il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile
dell’Autorità Comunale, possa nuocere al decoro della città, all’igiene pubblica e
possa costituire pericolo per la collettività .
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 50 ad euro 500 (p.m.r. € 100).
La sanzione Ë applicata previa diffida a provvedere alla rimozione ed il trascorrere vano
di un congruo periodo di tempo stabilito dall’Autorità e comunque non inferiore a giorni
cinque.
Art. 21
Baracche ed orti
» vietato costruire, realizzati con materiali di risulta, reticolati e simili, con caratteristiche
di stabilità o in precario, baracche di qualsiasi specie, ricoveri per animali, recinzioni
trasparenti e non fatte salve le norme per l’edificazione e del vigente Regolamento
Edilizio.
Nelle aree adibite ad orti date in concessione dall’Amministrazione Comunale Ë consentita
la realizzazione di un solo capanno per l’esclusivo ricovero degli attrezzi, secondo le
dimensioni previste dal Regolamento per la Conduzione degli Orti Urbani.
Salve le norme che disciplinano le attività connesse all’agricoltura, Ë vietato altresÏ la
coltivazione di terreni ad ortaglia quando ciÚ possa essere di pregiudizio al decoro cittadino
e quando per l’uso di letame, concimi ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici,
come addensamenti d’insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 150).
Art. 22
Fumi ed esalazioni
Salvo quanto previsto dal Regolamento Locale d’Igiene , Ë vietato provocare fumi
od esalazioni che arrechino danno o molestia.
Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che necessariamente
determinano fumo, odori nauseanti o molesti, debbono essere preventivamente
autorizzati dai competenti Uffici comunali.
» comunque vietato:
a) eseguire le operazioni suddette sul luogo pubblico;
b) compiere le stesse operazioni, preventivamente autorizzate, senza osservare le neces
sarie cautele, imposte dalla legge, dalla buona tecnica o dall’Autorità sanitaria.
» vietato altresÏ bruciare sterpi, o rifiuti da giardinaggio o altro materiale all’interno
delle proprietà private, qualora ne possa derivare molestia o danno al vicinato.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 50 ad euro 500 (p.m.r. € 100).
Art. 23
Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico
I proprietari di terreni confinanti con le aree pubbliche attrezzate dovranno recintare
solidamente i terreni stessi, in conformità alle norme tecniche stabilite dal Regolamento
Edilizio, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre, per la tutela
e il decoro dei beni pubblici. Le recinzioni dovranno essere conformi alla regolamentazione
comunale.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 50 ad euro 500 (p.m.r. € 150).
Art. 24
Delimitazione d’area di sosta privata
Le aree di sosta private possono, previa comunicazione all'Amministrazione comunale,
essere segnalate mediante idonea segnaletica stradale in conformità alle vigenti norme in
materia.
Titolo III
NETTEZZA PUBBLICA
Art. 25
Disposizioni di carattere generale
Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente tutti i luoghi pubblici e aperti al
pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi materiale.
In particolare Ë proibito, gettare od accumulare sulle aree pubbliche rifiuti di ogni genere,
compresi rami, foglie provenienti da luoghi privati.
Ai trasgressori, oltre alla sanzione pecuniaria, Ë fatto l’obbligo di provvedere
all’immediata remissione in pristino.
Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all’ingrosso ed al dettaglio,
coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite
dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti.
La raccolta deve avvenire nell’arco di tutto l’orario di apertura dell’esercizio. L’area di
ogni singolo posteggio deve risultare libera e pulita entro un’ora dall’orario di chiusura.
Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli
occupanti, durante e dopo l’uso delle stesse.
Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano
organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo,
ecc., che producono rifiuti, sono tenuti a comunicare alla società concessionaria del servizio,
con congruo anticipo, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.
A manifestazioni terminate, la pulizia dell’area deve essere curata dai promotori stessi.
L’area deve risultare libera e pulita entro un’ora dal termine della manifestazione. Gli
eventuali oneri straordinari sostenuti dall’ente e/o società concessionaria del servizio in tali
occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 450).
Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, Ë fatto carico di provvedere, a
proprie spese, all’immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico
ed al completo ripristino dei luoghi o cose.
Art. 26
Pulizia di anditi, vetrine, negozi ed ingressi
Le operazioni di pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei
marciapiedi antistanti i negozi o le abitazioni devono essere effettuate senza recare intralcio
alla circolazione ed evitando qualsiasi pericolo e fastidio per la cittadinanza.
Ai proprietari o ai gestori d’attività commerciali, anche nei periodi in cui l’esercizio
non Ë in attività, Ë fatto obbligo di pulizia e idonea manutenzione delle vetrine, soglie,
ingressi, aree pubbliche concessionate e marciapiede immediatamente antistante il negozio.
la pulizia deve essere eseguita senza arrecare molestie o irritazioni ai passanti.
Nei luoghi di pubblico transito non si puÚ far uso di scale a mano senza che alla base
siano sempre custodite da persona idonea allo scopo.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 50 ad euro 500 (p.m.r. € 100).
Art. 27
Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti
dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l’obbligo, per tutta la lunghezza dei loro
stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede
d’accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri
edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.
Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei
fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al
comma precedente dovranno provvedere all’abbattimento dei blocchi di ghiaccio.
In caso di abbondanti nevicate il Responsabile del Servizio potrà ordinare lo sgombero
della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio,
Ë altresÏ fatto obbligo di provvedere all’asportazione della neve ivi depositata.
La neve deve essere ammassata ai margini del marciapiede avendo cura di non
ostruire il libero passaggio dei pedoni, mentre Ë vietato ammassarla a ridosso di siepi o a
ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti o gettare o spargere acqua che possa gelare.
La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun
caso essere cosparsa o accumulata sulla carreggiata in modo da intralciare la circolazione
od ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.
E’ fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque
scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente
disposti.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 200).
Art. 28
Divieto di lavatura e riparazione veicoli
» proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in
genere, segare e spaccare legna, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccole
entità o determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo d’attività artigianale in genere.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 50 ad euro 500 (p.m.r. € 100).
Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, Ë fatto carico di provvedere, a
proprie spese, all’immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico
ed al completo ripristino dei luoghi o cose.
Art. 29
Emissioni ed esalazioni
Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico
e dal Regolamento Locale d’igiene, Ë proibito sollevare polvere, provocare emissioni
di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o
molestia.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 150).
Art. 30
Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
» vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa
d’intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento
dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli
scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 50 ad euro 500 (p.m.r. € 150).
Art. 31
Scarichi nei fossi e nei canali
Salve le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate,
nelle zone territoriali non servite da pubblica fognatura, Ë vietato versare o immettere,
anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, nei fossi e corsi
d’acqua naturali. I canali, le rogge e i fossi che scorrono all’interno della città e le ripe
dei medesimi per la larghezza di almeno 50 centimetri dovranno, a cura degli utenti, essere
costantemente puliti e sgombri, in modo che non si alteri il flusso delle acque e che
non sia dato luogo a esalazioni maleodoranti o comunque fastidiose per le persone.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 50 ad euro 500 (p.m.r. € 150).
Art. 32
Pulizia dei colatori laterali alle pubbliche vie
I proprietari dei terreni aventi il diritto di condurre acque nei colatori laterali alle pubbliche
vie, devono provvedere all’esecuzione delle opere di manutenzione periodica volte
alla conservazione dei coli e dei manufatti necessari per il passaggio e la condotta delle acque,
onde impedire, nel periodo d’irrigazione ed in occasione degli eventi meteorici,
l’afflusso delle acque sulla sede stradale e garantire la circolazione.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 200).
Art. 33
Strade campestri
Le strade campestri devono essere mantenute, dai proprietari e dagli affittuari dei fondi
confinanti, in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 50 ad euro 500 (p.m.r. € 150).
Art. 34
Pattumiere e recipienti con rifiuti
Fatto salvo quanto previsto dal vigente regolamento d’igiene e dal Regolamento Comunale
per la disciplina dei servizi di ritiro, raccolta e smaltimento dei rifiuti:
1.
» vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e
recipienti contenenti rifiuti domestici, assimilati agli urbani o comunque immondizie
che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali
o insetti e provocare esalazioni.
2.
I recipienti, ben chiusi, contenenti rifiuti domestici o immondizie, gli imballaggi
ed i rifiuti da attività commerciale, potranno essere collocati presso gli accessi
degli edifici e dei pubblici esercizi o negozi sulle vie o piazze in cui Ë effettuato
il servizio di ritiro dai recipienti stessi, a cura del soggetto preposto alla raccolta
dei rifiuti, nella fascia oraria indicata.
3.
In tutti gli altri casi i rifiuti solidi urbani domestici dovranno essere depositati a
mezzo di idonei sacchi chiusi unicamente dentro gli appositi contenitori (cassonetti,
bidoni e simili) con divieto di deposito al piede degli stessi. Qualora il deposito
risulti impossibile dentro un dato contenitore perchÈ saturo, deve essere
effettuato all’interno di un altro contenitore. Gli utenti dovranno assicurarsi che
dopo l’introduzione dei propri rifiuti il coperchio del cassonetto rimanga ben
chiuso.
4.
E’ fatto divieto di deposito di sostanze che in qualsiasi modo possano determinare
danni al contenitore dei rifiuti (ad es. ceneri calde, mozziconi di sigarette
non totalmente spenti, ecc.). E’ altresÏ vietato introdurre materiali provenienti da
demolizioni, sassi, terra e carogne di animali.
5. E’ fatto divieto di spostare o manomettere i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
La violazione del comma 1 del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da euro 25 ad euro 150 (p.m.r. € 50).
La violazione dei commi 2, 3 e 6 del presente articolo comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300 (p.m.r. € 100).
La violazione del comma 4 e 5 del presente articolo comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 300).
Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, Ë fatto carico di provvedere, a
proprie spese, all’immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico
ed al completo ripristino dei luoghi o cose.
Art. 35
Trasporto di letame e materiale di espurgo
Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da
latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non con sistema inodore, devono essere eseguite
dalle ore 22.00 alle ore 06.00.
Tale orario deve essere rispettato altresÏ da chi intende eseguire trasporto di letame,
a meno che non sia assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in
modo da evitare qualsiasi esalazione.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 300).
Titolo IV
PARCHI E GIARDINI
Art. 36
Giardini e parchi pubblici -Divieti e limitazioni
Nei giardini e parchi pubblici, su terreni agricoli e boschivi, lungo le rive del fiume
Ticino, Ë fatto divieto di:
a) percorrere la parte riservata ai pedoni con veicoli di qualsiasi genere, eccettuate le carrozzelle
per bambini e per malati e portatori di handicap, biciclette e veicoli giocattolo
per bambini;
b) camminare sugli spazi erbosi, quando espressamente vietato;
c) cogliere fiori e tagliare erbe, guastare o smuovere gli avvisi scritti, danneggiare in
qualsiasi modo pavimenti, prati, fiori, alberi, arbusti e siepi;
d)
rompere o smuovere paletti di sostegno, fili di ferro e qualsiasi altro oggetto posto a
riparo di piante, boschetti e tappeti erbosi;
e)
utilizzare in qualsiasi modo o per qualsivoglia ragione attrezzature e impianti destinati
al gioco dei bambini quando si sia superato il limite d’età stabilito per l’uso degli
stessi reso edotto da appositi cartelli agli ingressi dei parchi;
f)
molestare la fauna esistente in parchi o aree verdi;
e)
trattenersi od introdursi nei giardini pubblici, o in altro luogo aperto al pubblico, dopo
l’orario di chiusura;
f)
guastare o smuovere i sedili o le panche, sedersi sugli schienali delle panchine ed appoggiare
i piedi sul piano delle stesse, dormire o restare sdraiati impedendone
l’utilizzo ad altre persone;
g)
introdurre qualsiasi veicolo, ciclomotori e motocicli, anche se spinti a mano;
h)
il transito motorizzato ad eccezione dei mezzi autorizzati per la conduzione degli im
pianti pubblici, delle forze di polizia, dei mezzi di soccorso, nonché l’attività di motocross
e la circolazione dei veicoli fuori strada;
i) nei Centri Sportivi Comunali Ë vietato introdurre biciclette, ciclomotori, motocicli e
veicoli in genere.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 150).
Art. 37
Ulteriori divieti -Autorizzazioni particolari
Nei giardini e parchi pubblici, oltre a quanto stabilito dal precedente articolo, sono
vietate, di norma, manifestazioni, attività e spettacoli di qualsiasi natura.
L’Autorità comunale puÚ autorizzare lo svolgimento nei giardini e parchi pubblici
di manifestazioni, attività e spettacoli che siano riconosciuti di particolare interesse.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 400).
Titolo V
CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 38
Circolazione di animali
a)
Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento Comunale
per la tutela degli Animali, non Ë permesso far transitare nel territorio comunale
mandrie, greggi e gruppi d’animali, anche se ammaestrati, senza preventiva
comunicazione ed esplicita autorizzazione da parte della polizia locale.
b)
Gli animali pericolosi, anche se ammaestrati o non domestici, non potranno essere
introdotti nel territorio comunale, se non mediante quelle precauzioni con
le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone.
c)
» vietata, per le vie cittadine, la circolazione per esposizione o mostra d’animali
pericolosi non rinchiusi nelle apposite gabbie.
d)
E’ vietato il pascolo degli ovini e dei caprini nelle aree del territorio comunale
classificate ìparco naturaleî ed ìagricole di salvaguardia ambientaleî, in relazione
al vigente Piano Regolatore.
e) » vietata l’equitazione nel centro abitato e sulle strade di primaria viabilità.
f) » vietato lasciare vagare ed abbandonare qualsiasi specie d’animali sulle aree
pubbliche.
g) I detentori d’animali devono evitare che questi rechino disturbo e danno alle
persone ed alle cose.
La violazione al comma d) del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 300).
La violazione dei rimanenti commi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 50 ad euro 500 (p.m.r. € 150).
Art. 39
Diritti degli animali -Maltrattamento degli animali
Salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali, Ë
fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.
» fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e
delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi qualora non siano accuratamente accuditi.
Sono specialmente vietati gli atti crudeli su animali.
Devono essere garantite le migliori condizioni igienico sanitarie del luogo in cui vivono
o sono trattenuti gli animali nonché deve essere loro garantito un ambiente idoneo a
soddisfare i relativi bisogni fisiologici ed etologici.
Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 500 (p.m.r. € 250).
Art. 40
Custodia dei cani e degli animali
I cani devono essere sempre denunziati all’Anagrafe canina entro 15 giorni dalla
nascita dell’animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
Chiunque detiene o possiede a qualsiasi titolo un animale Ë responsabile della sua
custodia, del benessere e della relativa cura.
I cani a custodia d’abitazioni, fabbricati o giardini dovranno essere opportunamente
segnalati con cartelli ben visibili collocati al limite della proprietà ed essere tenuti in
modo da non recare disturbo alla quiete pubblica o molestie alle persone che transitano
sulla pubblica via.
All’interno delle proprietà, i cani di grossa taglia e di natura violenta devono essere
custoditi in modo che non possano recare danno alle persone.
» fatto divieto di tenere animali in violazione delle misure previste dal Regolamento
Comunale per la Tutela degli Animali a salvaguardia del loro benessere.
Tutti gli animali, specialmente negli stabili in condominio, dovranno inoltre essere
sempre tenuti e accuditi in modo da non causare molestie, comprese la caduta
d’escrementi, peli o altro sui balconi e ambienti sottostanti, negli spazi d’uso comune o
sul suolo pubblico.
Il proprietario di animali dovrà rispettare i cartelli ìE’ vietato introdurre animaliî o
simili ovunque siano apposti (strade, negozi, locali pubblici, giardini, ecc.). Il divieto non
si applica ai non vedenti accompagnati da cani guida.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 50 ad euro 400 (p.m.r. € 150).
Art. 41
Piccioni
Ai fini della tutela del decoro e dell’igiene urbana, il Sindaco, nella sua qualità
d’autorità sanitaria puÚ disporre l’adozione di idonei provvedimenti atti ad allontanare o
limitare la popolazione dei piccioni in ambito urbano (es. installazione dissuasori, chiusura
anfratti, ecc.)
Art. 42
Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico
1.
I cani non possono circolare liberamente fuori dall’abitazione del proprietario o
detentore se non accompagnati al guinzaglio che non deve avere misura superiore
a mt. 1,50, fatte salve le arre individuate, ed all’uopo segnalate, dal Comune.
2.
Il proprietario o detentore del cane deve portare con sÈ una museruola, rigida o
morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o
animali o su richiesta degli operatori delle Forze dell’Ordine o della Polizia Locale.
3.
Il proprietario od il detentore deve sempre affidare il cane a persone in grado di
gestirlo correttamente e deve assicurarsi che il cane abbia un comportamento
adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto
al contesto in cui vive.
4.
I cani ed animali vaganti saranno catturati ed affidati alle strutture
d’accoglienza, fatta salva la contestazione della trasgressione all’autore della
violazione allorquando il fatto sia addebitabile ad una minore vigilanza da parte
dello stesso sui propri animali.
5.
L’abbandono volontario di animali Ë sanzionato secondo le norme penali vigenti.
6.
Trascorso il termine di 30 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario
o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure
devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento
di Polizia Veterinaria e della legge n. 281 del 14 agosto 1991.
Possono essere tenuti senza guinzaglio:
a) i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;
b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano;
c) i cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del
Fuoco.
Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione al presente articolo comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 500 (p.m.r. € 150).
La violazione del comma 2 del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 400).
Art. 43
Imbrattamento causato da animali
I proprietari d’animali o chi li ha in custodia momentanea sono responsabili degli
imbrattamenti cagionati dagli escrementi degli animali sul luogo pubblico o aperto al
pubblico.
» fatto obbligo, per coloro che conducono animali su suolo pubblico, di tenere idonei
strumenti per il pronto recupero dei loro escrementi.
Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, Ë fatto carico di provvedere
all’immediata nettezza del suolo pubblico.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 250).
Art. 44
Divieti
» vietato domare, tosare, ferrare, foraggiare e lavare animali o gabbie di custodia
sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 50 ad euro 400 (p.m.r. € 100).
Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, Ë fatto carico di provvedere, a
proprie spese, all’immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico
ed al completo ripristino dei luoghi o cose.
Art. 45
Norme di rinvio
Per i casi sospetti di rabbia od altre malattie si applicano le norme in vigore e relative
ai servizi veterinari dell’A.S.L.
Per la prevenzione del randagismo si applicano le norme di legge previste in materia.
Per tutte le altre disposizioni in materia si rinvia al Regolamento Comunale per la
Tutela degli animali.
Titolo VI
QUIETE PUBBLICA
Art. 46
Norme ed orari per le attività rumorose
Chi esercita un’arte, mestiere o industria, nonché attività rumorose e chiunque voglia
attivare laboratori o depositi, oltre all’osservanza delle norme in materia deve usare
ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia al vicinato, nel rispetto delle prescrizioni
eventualmente ricevute.
E’ fatto obbligo per chiunque di rispettare i valori limite di emissioni ed immissioni
acustiche previste dal piano di zonizzazione acustica comunale.
In prossimità d’abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali
e simili devono essere limitate dalle ore 7.00 alle ore 20.00 nel periodo dell’ora legale
e dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nel periodo d’ora solare, ad eccezione dei mezzi dei
servizio di nettezza urbana e dei casi di provata necessità o di pubblico interesse. Le occupazioni
di suolo pubblico all’esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione
d’alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli
avventori, anche se autorizzate o assentite in via permanente, devono cessare, di norma e
salvo diversa esplicita autorizzazione, entro le ore 24.00, anche se il locale chiude oltre
tale ora.
L’eventuale prolungamento dell’orario dell’occupazione potrà essere concesso
dall’Autorità Comunale, su richiesta dell’esercente, purchÈ risulti compatibile con le esigenze
di tutela della quiete pubblica della zona ove l’esercizio Ë ubicato.
Potranno essere imposte ulteriori limitazioni, se il caso lo richiede.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 50 ad euro 400 (p.m.r. € 150).
Art. 47
Rumori nelle case e luoghi di lavoro
Nelle case Ë vietato produrre rumori molesti, utilizzare elettrodomestici, montacarichi
o altri manufatti di diversa natura qualora producano vibrazioni sensibili e rumori anomali
percepibili all’interno dell’unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono installate dette
apparecchiature specialmente dalle ore 22,30 alle ore 7,00.
In tale orario Ë altresÏ vietato spostare suppellettili, mobili e arredi all’interno delle
abitazioni quando tali operazioni possano determinare rumori e turbare la quiete pubblica.
I lavori edilizi nelle civili abitazioni o l’installazione d’impianti, in conformità con il
T.U. sull’edilizia, sono consentiti dalle ore 07,00 alle ore 20,00, salvo diversamente previsto
dei regolamenti condominiali.
Nell’esercizio d’attività anche in sÈ non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa
l’effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in
essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche
nell’apertura e chiusura delle serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 50 ad euro 400 (p.m.r. € 150).
Art. 48
Suono delle campane
Il suono delle campane Ë proibito dalle ore 22 alle ore 6 con l’eccezione della notte
di Pasqua e Natale ed altre particolari festività religiose.
Nelle altre ore il suono dovrà essere regolato in modo da non disturbare la pubblica
quiete.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 25 ad euro 150 (p.m.r. € 50).
Art. 49
Rumori fastidiosi
Nelle piazze e nelle vie, sia di giorno sia di notte, sono considerati rumori fastidiosi e
come tali sono vietati: le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in
gruppi o comitive, l’uso d’apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume.
L’Amministrazione puÚ concedere deroghe per particolari manifestazioni o in speciali
ricorrenze.
E’ vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti e simili che arrechino disturbo o
molestie.
» vietato ai conducenti di veicoli provare sulle strade pubbliche il funzionamento dei
motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso o provocare rombi,
scoppi e rumori eccessivi ed inutili.
E’ vietato l’uso di spari al fine di allontanare gli animali dai campi seminati e/o coltivati.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 50 ad euro 500 (p.m.r. € 200).
Art. 50
Sale da ballo, cinema, ritrovi
Le sale da ballo, i cinema, i locali pubblici, i ritrovi simili devono essere attivati in
modo tale che i suoni di qualsiasi natura non possano essere percepiti come molesti
all’esterno e, qualora fossero gestiti all’aperto, devono essere preventivamente autorizzati
dal Responsabile del Servizio, previa documentazione che attesti il rispetto dei valori limite
di emissioni e di immissioni previsti dal piano di zonizzazione acustica, il quale puÚ
concedere la loro apertura solo quando non rechi disturbo al vicinato, subordinandola a
determinati limiti e condizioni.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 50 ad euro 400 (p.m.r. € 150).
Art. 51
Pubblici esercizi ed avventori
I titolari d’autorizzazione per pubblici esercizi, esercizi artigianali e commerciali del
settore alimentare, circoli privati, spettacoli e trattenimenti pubblici hanno l’obbligo di
vigilare affinchÈ all’uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di
questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla
quiete pubblica e privata, nonché all’igiene ed alla pubblica decenza, invitando gli stessi
ad attenersi a comportamenti civili.
I soggetti gestori degli esercizi di cui sopra, ai fini di un’ottimale collaborazione con
l’amministrazione comunale per la tutela della quiete pubblica ed il riposo delle persone
nelle ore notturne (dalle ore 23.00 alle 06.00 del giorno successivo), sono tenuti ad invitare
la clientela a non stazionare nelle adiacenze del locale e pertanto potranno somministrare
alimenti e bevande solo se consumati all’interno dei locali o negli spazi di pertinenza.
Laddove si verifichino particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e
non si rispettino gli orari e le indicazioni operative decise dall’Amministrazione per la
tutela dei cittadini contermini, il Sindaco, in virt˘ dei poteri a lui conferiti dalla legge per
far fronte a situazioni eccezionalmente dannose per la salute e la quiete pubblica, puÚ disporre
la revoca dell’autorizzazione per il tempo necessario all’accertamento e la verifica
delle misure idonee ad assicurare il giusto contemperamento tra le esigenze dell’attività
dell’esercizio e la tutela della salute pubblica.
La presente disposizione si applica anche ai fenomeni di disturbo che, sia pur non imputabili
alla gestione dell’esercizio, sono direttamente riconducibili all’attività stessa.
Agli accertamenti dell’entità e della gravità delle emissioni provvedono, su richiesta dei
soggetti interessati, gli organismi tecnici competenti.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 450).
Art. 52
Venditori, suonatori e mestieri ambulanti
Sono vietate, in quanto contrarie alla pubblica quiete, le grida e la pubblicità fonica
dei rivenditori di merci in genere, anche all’interno di locali aperti al pubblico e nei cortili
privati.
Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore
e simili, muniti d’autorizzazione di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza, dovranno
sempre sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dalla Polizia locale,
ai fini della salvaguardia della quiete pubblica.
» assolutamente vietata sull’intera area pubblica del territorio comunale, anche in
cambio d’attività quali lavaggio vetri dei veicoli od uso di strumenti musicali, l’attività di
chiedere elemosine.
», inoltre, vietata sull’area pubblica l’attività di cartomante o similari.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 50 ad euro 400 (p.m.r. € 150).
Art. 53
Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore
Dalle ore 20.00 alle ore 07.30 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza
dell’abitato, di merci, derrate contenute in casse, bidoni, bottiglie, devono effettuarsi con la
massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe
e spranghe metalliche e simili deve essere effettuato usando gli accorgimenti necessari per
attutirne quanto pi˘ possibile il rumore.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 50 ad euro 400 (p.m.r. € 150).
Art. 54
Uso di segnalazioni sonore
I dispositivi di allarme acustici antifurto, ovunque collocati (abitazioni, negozi, veicoli,
ecc.), devono essere intervallati e non possono superare in ogni caso la durata di tre
minuti continuativi e, in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora
Ë tenuto ad esporre all’esterno ed in modo ben visibile una targhetta contenente i dati identificativi
ed il recapito telefonico di uno o pi˘ soggetti responsabili in grado di disattivare
il sistema di allarme.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 50 ad euro 400 (p.m.r. € 100).
Titolo VII
SICUREZZA PUBBLICA
Art. 55
Sostanza liquide, esplosive,
infiammabili e combustibili
Salvo quanto espressamente previsto dalla normativa in materia Ë vietato tenere
nell’abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l’esercizio della vendita
senza le prescritte autorizzazioni. Tali autorizzazioni sono altresÏ necessarie per i depositi di
gas, di petrolio e liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di legge.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 400).
Art. 56
Requisiti dei depositi e dei locali
di vendita di combustibili
I depositi e i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono osservare
le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
nonché tutte le norme vigenti riguardanti la materia.
Art. 57
Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici
Nelle pertinenze delle case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili
strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici
degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, purchÈ abbiano soffitti e porte di
materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno
di locali di abitazione.
» vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I
combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali
sono ricavate canne fumarie.
Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite
di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, tali da impedire la caduta di incentivi
infiammabili.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 400).
Art. 58
Accensione di polveri, liquidi infiammabili,
fuochi artificiali e fuochi in genere
Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, nell’ambito dell’abitato nessuno puÚ,
senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall’Autorità comunale, accendere
polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falÚ e simili o fare spari in qualsiasi
modo o con qualunque arma.
» assolutamente vietato:
a) l’uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi;
c) fornire di alcool, petroli e benzine, le lampade e i fornelli, motori e simili, mentre so
no accesi o in vicinanze di fiamme libere;
d) accendere fuochi nelle vicinanze delle abitazioni o che creino disturbo alle abitazioni.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 400).
Art. 59
Denuncia variazione di famiglia e di abitazione
Le variazioni nella composizione della famiglia o il trasferimento definitivo di abitazione
devono essere denunciati, entro 30 giorni, all’Ufficio Anagrafe del Comune a cura
degli interessati.
Quando una persona coabita stabilmente con altre per motivi diversi da quelli del
comma presente la denuncia dovrà essere fatta dal responsabile della convivenza.
Ferme restando le norme in materia d’utilizzo degli alloggi e le relative leggi in
materia di cessione dei fabbricati, chiunque ospita a qualsiasi titolo o assume alle proprie
dipendenze cittadini extracomunitari Ë obbligato a darne comunicazione all’ufficio di
Polizia Locale, mediante apposito modulo, entro 48 ore.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 50 ad euro 500 (p.m.r. € 100).
Art. 60
Trasporto di oggetti pericolosi
Fatte salve le disposizioni previste dal codice della strada, Ë vietato il trasporto di
strumenti e oggetti pericolosi come falci, scuri, coltelli e altri strumenti da taglio, vetri,
ferri acuminati e simili che non siano opportunamente protetti o smontati al fine di impedire
il pericolo alle persone.
Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione
stradale, d’igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come calcina,
carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti o altro, deve essere effettuato con veicoli
adatti al trasporto stesso, con i dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersione sul
suolo o nell’aria.
Il trasporto su veicoli di bottiglie e recipienti di vetro in genere deve essere effettuato
con apposite coperture o idoneo mezzo predisposto al fine di evitare la caduta del
carico sul suolo pubblico.
» vietato altresÏ far rotolare o trascinare oggetti metallici o pesanti come botti, cerchioni
e simili, che possano comunque danneggiare il suolo pubblico o causare intralcio e
pericolo per la circolazione stradale.
» in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine strumenti o oggetti taglienti.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 250).
Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, Ë fatto carico di provvedere, a
proprie spese, all’immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico
ed al completo ripristino dei luoghi o cose.
Art. 61
Protezione da schegge, lavori artigianali e verniciatura manufatti
I marmisti, muratori o operai in genere, quando lavorano sul suolo pubblico o nelle
adiacenze di luoghi aperti al pubblico devono provvedere al collocamento di idoneo riparo
per assolutamente impedire che le schegge offendano i passanti e che il lavoro sia causa
di danno al pubblico e di intralcio alla circolazione.
I responsabili di qualsiasi attività che si svolge sul suolo pubblico dovranno adottare
apposite cautele per impedire il verificarsi di eventi di danno o di pericolo nei confronti dei
passanti o della cittadinanza.
Quando sono dipinti o verniciati di fresco, i manufatti in genere e quanto altro soggetto
al pubblico uso o in prossimità di luoghi di pubblico transito, devono essere ben segnalati
al fine di evitare che i passanti siano insudiciati.
I titolari delle imprese sono ritenuti responsabili in via solidale con gli esecutori delle
opere.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 300).
Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, Ë fatto carico di provvedere, a
proprie spese, all’immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico
ed al completo ripristino dei luoghi o cose.
Art. 62
Getto di cose
» proibito gettare da ponti di lavoro e dall’interno di fabbriche e stabili, materiali di
demolizione o disperdere polvere che possa arrecare molestia o altro, senza l’adozione di
idonee cautele.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 300).
Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, Ë fatto carico di provvedere, a
proprie spese, all’immediata nettezza del suolo o di qualunque altro manufatto pubblico
ed al completo ripristino dei luoghi o cose.
Art. 63
Ordini di riparazione
Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina creando pericolo per la pubblica sicurezza,
il Dirigente od il Responsabile dell’Ufficio tecnico provvederà con ordinanza impartendo
al proprietario le disposizioni opportune affinchÈ siano adottate immediatamente le
misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.
Se il proprietario non si attiverà ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il
responsabile provvederà d’ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati,
da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per
l’azione penale qualora il fatto costituisca reato.
Art. 64
Manutenzione di aree di pubblico transito
Qualunque guasto o rottura che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici
o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servit˘ di pubblico passaggio, deve essere
prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque provvedere
ad un’adeguata segnalazione, del guasto o della rottura, alla cittadinanza utente.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 250).
Art. 65
Esposizioni sulle pubbliche vie
Chi intende attivare un’esposizione di qualsiasi genere, anche in locali privati prospicienti
vie e piazze pubbliche, deve munirsi di apposita autorizzazione.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 50 ad euro 200 (p.m.r. € 100).
Art. 66
Atti contrari alla sicurezza
Salvo quanto previsto dalle leggi e dal vigente Codice della strada, Ë vietato tenere
qualsiasi comportamento che costituisca pericolo per la propria ed altrui incolumità. In
particolare Ë vietato:
a) effettuare, fuori dai luoghi pubblici a ciÚ destinati, pratiche sportive o ricreative peri
colose, per l’incolumità delle persone e delle cose;
b) l’uso di pattini o simili e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di
ghiaccio o neve;
c) sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie
di edifici pubblici, di chiese quando ciÚ costituisca intralcio o pericolo;
d) immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne un uso improprio;
e) in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne,
sugli alberi, cancelli, recinzioni, paline, transenne e simili, sui pali della pubblica
illuminazione, camminare sulle spallette dei corsi d’acqua e dei ponti;
f) collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di pubblico passaggio
oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare
le relative cautele;
g) incatenare o fissare alla segnaletica ed agli impianti stradali o di arredo urbano in genere,
velocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili;
h) lanciare palle di neve, generi alimentari, schiuma o materiali vari in grado comunque
di arrecare danno ai beni del patrimonio comune o di offendere la persona, lordarne
gli abiti o recare danni a beni di sua disponibilità;
i) tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo
parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone,
animali oggetti in genere;
j) sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetto, ancorchÈ per stretta necessità,
senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e
delle persone;
k) usare o manomettere, quando non rientri nei poteri e funzioni delle persone che pongono
in essere tale comportamento, gli apparati per la regolazione della circolazione
stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei
veicoli di soccorso;
l) recare guasti alle lampade della pubblica illuminazione o danneggiare le condutture
del gas e dell’acqua potabile;
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 450).
Art. 67
Bagni
Sono interdetti alla balneazione il fiume, i torrenti, i bacini ed i canali di irrigazione.
E’ inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o
dei laghetti, sia naturali sia artificiali, nonché delle paratie e simili.
Il Sindaco con apposita ordinanza, puÚ consentire la balneazione nei tratti ritenuti non
pericolosi per la incolumità e la salute pubblica..
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 400).
Art. 68
Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
1.
Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie
o riunioni in luogo pubblico, ne dà avviso al Sindaco ed al Comando di Polizia
Locale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento.
2.
L’avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno trenta giorni prima per le manifestazioni
che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento
implichino limiti o divieti alla circolazione,
3.
Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite in merito
dagli Uffici comunali preposti.
4.
Le processioni o altre manifestazioni che prevedano cortei di persone o di mezzi dovranno
seguire gli itinerari pi˘ brevi e preventivamente concordati con il Comando di
Polizia Locale.
5.
» vietato interrompere le file o comunque ostacolare le predette manifestazioni.
La violazione ai commi 1, 2, 3 del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da euro 50 ad euro 300 (p.m.r. € 100).
La violazione al comma 5 del presente articolo comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa prevista dal vigente Codice della strada.
Art. 69
Veicoli adibiti al servizio pubblico.
Norme per i passeggerie per il personale di servizio
Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico Ë vietato:
a)
gettare cose od oggetti dalle vetture
b)
salire o scendere quando la vettura Ë in moto;
c)
salire o scendere da parte diversa da quella prescritta e in località diverse da quelle stabilite
per le fermate;
d)
salire quando la vettura sia segnalata completa;
e)
parlare al conducente o distrarre il personale delle sue mansioni;
f) insudiciare, guastare, rimuovere o manomettere parti della vettura;
g) occupare pi˘ di un posto o ingombrare i passaggi, trattenersi sui predellini, aggrapparsi
alle parti esterne delle vetture;
h) sputare all’interno e fuori delle vetture;
i) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, o
che possano imbrattare i viaggiatori;
j) essere in stato di ubriachezza o tenere un comportamento offensivo nei confronti degli
altri;
k) cantare, suonare, schiamazzare e in altro modo disturbare;
l) distribuire oggetti a scopo di pubblicità od a fine di lucro, chiedere l’elemosina.
Nelle vetture di pubblico trasporto Ë fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi
di sorreggersi sulle apposite maniglie, mancorrenti o altri possibili appoggi.
Il personale di servizio sugli autobus deve:
a) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno di particolari incombenze del servizio e rispettare
le disposizioni emanate dalla direzione;
b) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;
c) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.
Salvo che il fatto costituisca reato la violazione al presente articolo comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 300).
Art. 70
Contrassegni del Comune
E’ vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi
comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi
genere, che non siano in gestione diretta dall’Amministrazione comunale e previo accordo
con la stessa.
La violazione al presente articolo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
da euro 100 ad euro 500 (p.m.r. € 200).
TITOLO VIII
SANZIONI E NORME FINALI
Art. 71
Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio
Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, ove non diversamente indicato
comportano la sanzione amministrava pecuniaria da euro 25.00 ad euro 500 (p.m.r.
€ 50)
Ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 le violazioni del presente Regolamento
possono essere conciliate con l’importo di euro pari al doppio del minimo o ad un
terzo del massimo (importo pi˘ favorevole al trasgressore) con pagamento entro 60 giorni
dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore, tramite pagamento
presso la Tesoreria Comunale o tramite versamento a mezzo C.C. Postale intestato
alla Polizia Locale.
» facoltà del trasgressore di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito
dal Sindaco, entro 30 giorni dalla contestazione immediata o notifica differita del verbale
di accertamento dell’infrazione.
Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione
amministrativa pecuniaria vi sia l’obbligo di cessare un attività od un comportamento o
la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento
e contestazione della violazione.
Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente,
altrimenti l’inizio dell’esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale
di accertamento o dalla sua notificazione. L’esecuzione avviene sotto il controllo
dell’Ufficio o Comando da cui dipende l’accertatore.
Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui
sopra, si provvede d’ufficio all’esecuzione dell’obbligo stesso. In tal modo le spese
eventualmente sostenute per l’esecuzione sono a carico del trasgressore.
Art. 72
Pagamento immediato
Il trasgressore non Ë ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente
Regolamento in via breve direttamente a mano dell’Agente accertatore, ad eccezione dei
cittadini stranieri.
Per essi l’Agente accertatore provvederà all’immediato rilascio della relativa quietanza
di pagamento.
Art. 73
Abrogazione di norme preesistenti
Con l’approvazione del presente Regolamento di Polizia Urbana s’intendono abrogate le
norme regolamentari disciplinanti le stesse materie e con esso in contrasto.
Art. 74
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi di legge.
Art. 75
Norma finale
Eventuali modifiche con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle
materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.