di Irene Campari
Le parti precedenti sono qui. Il post dedicati al rapporto 2009 sono disponibili in un unico documento anche sulla banda laterale.
Al punto 3.2. Il rapporto 2009 tratta delle
operazioni finanziarie sospette.
L’attività sulle operazioni finanziarie sospette e gli scambi internazionali era stata “orientata” dopo l’abbattimento delle Torri gemelle nel 2001 e a seguito dell’estendersi delle azioni di terrorismo internazionale. Le segnalazioni dal 2007 sono di competenza della Uif (Unità di Informazione finanziaria della Banca d’Italia) (essendo stato soppresso l’Ufficio italiano cambi). Dal 22 aprile 2006 si è allargato il novero di categorie professionali con obbligo di segnalazione di operazione sospette. Sono stati inclusi notai, avvocati, commercialisti, mediatori, revisori contabili ecc.) Le segnalazioni provenienti da quelle categorie nel 2006 sono state 500. Dal 1997 al 2008 gli uffici via via preposti hanno avuto 72.428 segnalazioni sospette, di cui 3500 relative al terrorismo. Nel primo semestre del 2008 sono state 6500. A denunciare sono soprattutto banche, e nel Nord ovest. Il 40% sono segnalazioni di movimenti di denaro contante, seguono assegni circolari e bonifici. I flussi sospetti hanno riguardato l’usura, l’abuso finanziario, i videogiochi, gli scambi con paesi off-shore, e “giri di fondi riguardanti società operanti nel settore informatico”. (p. 45)
L’autoriciclaggio: avviene per esempio quando un soggetto dopo aver lucrato su attività illecite, trasferisce i proventi in luoghi sicuri e in modo anonimo. il rapporto considera come tutto ciò che accade dopo “un delitto”, spesso non sia considerato come penalmente rilevante, come per esempio la costituzione di società in paradisi fiscali. Dal punto di vista tecnico-giudiziario, sono considerati un evento post-factum e quindi non punibili. Ciò è in contraddizione con la legislazione europea e ha poco senso se si vuol contrastare con i dovuti strumenti la dimensione finanziaria della criminalità organizzata.
Nel “Pacchetto Sicurezza” era contenuto un articolo che prevedeva l’abolizione di quell’”anacronistica” norma di non punibilità". Ma nel corso dei lavori della Commissione è stato stralciato